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[1]Il creditore che intende addivenire alla cessione deve dimostrare la piena proprieta' dei diritti che vuole cedere.

[2]Gli atti e documenti relativi saranno esenti dalla tassa di bollo e da ogni altro diritto erariale.

[3]Qualora l' Istituto giudichi di accogliere la domanda, verra' stipulato il contratto di cessione coll' intervento del debitore della prestazione, e con la condizione che la consegna delle cartelle sara' fatta dietro presentazione da parte del cedente dei documenti che attestino la cancellazione delle trascrizioni, iscrizioni ed annotazioni che esistessero sul diritto ceduto.

[4]Tuttavia l'Istituto puo' consentire la consegna immediata delle cartelle, trattenendone tanta parte, a titolo di cauzione, quanta basti ad assicurare la cancellazione delle ipoteche iscritte sul diritto ceduto.

Testo in vigore dal 20 agosto 1906 al 1 gennaio 1994

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1906-07-15;441~art6 · fonte del testo

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