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La cessione del diritto a riscuotere la prestazione non comprende gli arretrati delle annualita' non soddisfatte, le quali rimarranno, in confronto dell' Istituto cessionario, come credito personale del cedente, il quale conservera' i privilegi, che per la legge potessero competergli.
Testo in vigore dal 20 agosto 1906 al 1 gennaio 1994
