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[1]L'annua prestazione sara' corrisposta all'Istituto e da questa cosi' ripartita: L. 3 e mezzo per cento per l'interesse della cartella; L. 0.50 per cento a favore dell'Istituto per diritti di commissione; il resto per quota di ammortizzazioni.

[2]Le cartelle fondiare sono esenti dalla tassa di bollo e di negoziazione, e saranno pure esenti da qualsiasi tassa il contratto di cessione, le trascrizioni, le cancellazioni di ipoteche, le altre annotazioni sui registri ipotecari, le notificazioni ed in generale tutti gli atti connessi col contratto o da esso necessariamente dipendenti.

[3]La Cassa di risparmio del Banco di Napoli e il Banco di Sicilia sono autorizzate a prelevare il 5 per cento dei propri utili netti annuali per costituire un fondo destinato ad accrescere la quota di ammortamento delle prestazioni dovute rispettivamente, nelle provincie continentali dell'ex reame di Napoli ed in Sicilia.

Testo in vigore dal 20 agosto 1906 al 1 gennaio 1994

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1906-07-15;441~art3 · fonte del testo

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