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[1]La prestazione verra' capitalizzata sulla base del cento per cinque, e, se fosse dovuta in tutto o in parte in derrate, verra' capitalizzata sulla base del prezzo medio di queste negli ultimi dieci anni, secondo le mercuriali del luogo di pagamento o del mercato piu' vicino; consegnando al creditore tante cartelle del valore nominale di L. 100 ciascuna, fruttanti l'interesse del 3 e mezzo per cento, quante occorrono per rappresentare la prestazione capitalizzata sulla base del cento per cinque.

[2]Gli interessi di queste cartelle saranno esenti dalla imposta di ricchezza mobile.

[3]Ove il capitale o l'eccedenza di esso sia inferiore all' importo di una cartella, saranno assegnate agli aventi diritto frazioni di cartelle, le quali rimarranno in deposito presso l' Istituto finche' non abbiano raggiunto il valore nominale di una cartella mediante la capitalizzazione dei relativi interessi.

[4]Le prestazioni accessorie verranno capitalizzate a norma dell'art. 7 della legge 24 gennaio 1864, n. 1636.

Testo in vigore dal 20 agosto 1906 al 1 gennaio 1994

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1906-07-15;441~art2 · fonte del testo

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