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[1]In caso di devoluzione nei termini dell'art. 1565 del Codice civile, ove l'Istituto non voglia conservare il fondo, questo sara' venduto col procedimento autorizzato dagli articoli 23 e seguenti della legge (testo unico) 22 febbraio 1885, n. 2922 (serie 3ª) sul Credito fondiario.

[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[3]Data a Racconigi, addi' 15 luglio 1906.

[4]VITTORIO EMANUELE.

[5]Giolitti. A. Majorana. Gallo. F. Cocco-Ortu. Massimini.

[6]Visto, Il guardasigilli: Gallo.

Testo in vigore dal 20 agosto 1906 al 1 gennaio 1994

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1906-07-15;441~art14 · fonte del testo

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