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[1]La riscossione delle prestazioni cedute all'Istituto fondiario sara' fatta pei ruoli dagli esattori delle imposte dirette coi privilegi fiscali, con l'obbligo del non riscosso per riscosso.
[2]Gli esattori saranno retribuiti ad aggio dall'Istituto secondo le norme, colle condizioni e per gli effetti stabiliti dalle leggi sulla riscossione delle imposte dirette.
Testo in vigore dal 20 agosto 1906 al 1 gennaio 1994
