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[1]Quando sullo stesso fondo coesistano enfiteusi subenfiteusi, la cessione deve comprendere anche il diritto del subconcedente pel quale la cessione e' obbligatoria.

[2]La domanda di cessione fatta dal concedente all'Istituto di credito fondiario deve essere notificata al subconcedente per cura del concedente stesso.

[3]Il subconcedente puo' arrestare la cessione del suo diritto se, entro tre mesi dalla notificazione della domanda di cessione, procedera' verso il concedente al riscatto del canone a norma dell'art. 1564 del Codice civile. In tal caso il pagamento del prezzo del riscatto potra' esser fatto in cartelle dell' Istituto al valore nominale.

Testo in vigore dal 20 agosto 1906 al 1 gennaio 1994

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1906-07-15;441~art11 · fonte del testo

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