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Gli Istituti esercenti il credito fondiario sono autorizzati ad acquistare per via di cessione le rendite, le prestazioni e tutti gli oneri, anche commutati, gravanti sui beni immobili a titolo di enfiteusi, subenfiteusi, decima, censo, albergamento od altro simile, rendendoli ammortizzabili mediante emissione e consegna di cartelle nel modo indicato negli articoli seguenti.
Testo in vigore dal 20 agosto 1906 al 1 gennaio 1994
