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[1]Alla fine della concessione per qualunque causa essa avvenga, il nuovo materiale rotabile cosi' acquistato dalla Societa', o quello che gli fosse sostituito in prosieguo di tempo, rimarra' senz'altro di proprieta' dello Stato per quella parte corrispondente in valore all'importo delle quote di sovvenzione che risultino pagate ed eventualmente ancora dovute al cessionario, e che lo Stato medesimo, se non fosse intervenuta la cessione, non avrebbe dovuto corrispondere per qualsiasi motivo alla Societa' concessionaria.
[2]Con decreto dei Ministri per le comunicazioni e per le finanze verranno stabilite, all'atto del riconoscimento della cessione del sussidio governativo, le modalita' per la scelta e per la valutazione del materiale da attribuirsi, come sopra, in proprieta' dello Stato.
Testo in vigore dal 18 luglio 1929 al 16 dicembre 2009
