Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 2 aprile 1941 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]VITTORIO EMANUELE III
[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
[3]RE D'ITALIA E DI ALBANIA
[4]IMPERATORE D'ETIOPIA
[5]Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
[6]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[7]Articolo unico.
[8]E' approvata e resa esecutoria la convenzione stipulata il 28 dicembre 1940-XIX tra i delegati dei Ministri per le comunicazioni e per le finanze in rappresentanza dello Stato ed il legale rappresentante della Societa' subalpina di imprese ferroviarie per la cessione allo Stato della proprieta' del materiale rotabile delle ferrovie Domodossola-Confine Svizzero e Spoleto-Norcia concesse all'industria privata.
[9]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[10]Data a Roma, addi' 20 febbraio 1941-XIX
[11]VITTORIO EMANUELE
[12]MUSSOLINI - HOST VENTURI - DI REVEL
[13]Visto: (ai sensi del R. decreto 20 febbraio 1941-XIX, n. 76)
[14]MUSSOLINI
Testo in vigore dal 2 aprile 1941 al 16 dicembre 2009
