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Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'assemblea straordinaria dell'Istituto nazionale di credito per il lavoro italiano all'estero (ICLE) delibera il nuovo statuto. Quest'ultimo dovra' uniformarsi alle norme del codice civile sulle societa' per azioni, nel rispetto delle finalita' stabilite dall'assemblea straordinaria, ivi comprese quelle di assistenza agli emigrati, di raccolta e di trasferimento in Italia del risparmio degli italiani all'estero in tutte le forme consentite. Si applicano all'Istituto nazionale di credito per il lavoro italiano all'estero (ICLE) le disposizioni di cui all'articolo 14 della legge 10 febbraio 1981, n. 23, e tutte le altre che disciplinano e regolano gli istituti di credito speciale per tutte le operazioni attive e passive. Le disposizioni di cui al decreto-legge 15 dicembre 1923, n. 3148, convertito in legge 17 aprile 1925, n. 473, ed alle leggi 10 agosto 1950, n. 717, e 28 ottobre 1970, n. 866, sono abrogate, in quanto incompatibili con quelle della presente legge.

Testo in vigore dal 24 luglio 1984 al 1 gennaio 1994

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1984-07-18;359~art3 · fonte del testo

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