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La riscossione dei canoni di ammortamento o d'uso e delle pigioni relative alle aree, alle baracche, agli alloggi e allo botteghe puo' essere eseguita dall'Istituto fascista autonomo per le case popolari a mezzo dell'esattore delle imposte dirette, con le norme, in quanto applicabili, dell'art. 261 del testo unico sull'edilizia popolare ed economica, approvato con R. decreto 28 aprile 1938-XVI, n. 1165. I canoni di ammortamento del prezzo di alloggi venduti ad impiegati delle Amministrazioni statali possono essere riscossi mediante ritenute sugli stipendi o sulle pensioni. La Sezione di Regia tesoreria provinciale o le singole Amministrazioni verseranno mensilmente l'importo delle ritenute all'Istituto fascista autonomo per le case popolari.
Testo in vigore dal 23 settembre 1940 al 22 dicembre 2008
