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[1]Il patrimonio formato dalle aree, dai baraccamenti, dalle case e dai crediti ceduti come al precedente articolo, sara' dal Comune trasferito all'Istituto fascista autonomo per le case popolari della provincia di Messina, da costituire a termini della legge 6 giugno 1935-XIII, n. 1129.
[2]E' vietata ogni ulteriore alienazione delle case suddette a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.
[3]Le ipoteche iscritte sulle case gia' alienate alla data medesima si intendono trasferite a favore del predetto Istituto fascista autonomo per le case popolari.
[4]In corrispettivo del trasferimento del patrimonio di cui al 1° comma del presente articolo, l'Istituto versera' annualmente al Comune:
- a)una quota degli utili netti di esercizio non inferiore a lire un milione e, sui maggiori utili, una quota non inferiore alla meta' degli utili stessi;
- b)l'importo corrispondente alle somme introitate per rate di scomputo degli alloggi alienati prima dell'entrata in vigore della presente legge. Di detto importo il Comune investira' una quota del 20 per cento in titoli di Stato.
Testo in vigore dal 23 settembre 1940 al 4 agosto 1955
