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[1]Art. 5,
[2]Gli atti di trasferimento di proprieta', di cui alla presente legge, saranno registrati con tassa fissa, ed a tassa fissa saranno altresi' soggette le formalita' ipotecarie e le volture catastali, salvo gli emolumenti spettanti ai conservatori delle ipoteche.
[3]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[4]Data a Roma, addi' 11 maggio 1942-XX
[5]VITTORIO EMANUELE
[6]MUSSOLINI - GORLA - DI REVEL
[7]Visto, il Guardasigilli: GRANDI
Testo in vigore dal 11 giugno 1942 al 16 dicembre 2009
