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[1]Le convenzioni indicate al precedente articolo sono approvate e rese esecutorie con decreti del Ministro per i lavori pubblici, di intesa con quello per le finanze.
[2]Con gli stessi decreti puo' essere consentita la rinuncia alla ipoteca sugli alloggi ceduti e relative aree a garanzia del prezzo convenuto.
Testo in vigore dal 11 giugno 1942 al 16 dicembre 2009
