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[1]Sono esclusi dalla cessione agli Istituti fascisti autonomi per le case popolari a norma del precedente articolo gli alloggi adibiti ad usi dello Stato.
[2]Sono anche esclusi gli alloggi adibiti a scuole, che saranno consegnati in uso agli enti ausiliari dello Stato, ai quali competa provvedere alla spesa per i locali delle scuole stesse.
[3]Restano a carico di tali enti le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonche' i tributi di qualsiasi specie. Inoltre gli enti devono corrispondere un annuo canone di L. 10 per ciascun alloggio a titolo di riconoscimento della proprieta' dello Stato.
[4]Cessando la destinazione dei locali a scuole gli alloggi saranno riconsegnati al Demanio dello Stato.
Testo in vigore dal 11 giugno 1942 al 16 dicembre 2009
