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[1]Sono esclusi dalla cessione agli Istituti fascisti autonomi per le case popolari a norma del precedente articolo gli alloggi adibiti ad usi dello Stato.

[2]Sono anche esclusi gli alloggi adibiti a scuole, che saranno consegnati in uso agli enti ausiliari dello Stato, ai quali competa provvedere alla spesa per i locali delle scuole stesse.

[3]Restano a carico di tali enti le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonche' i tributi di qualsiasi specie. Inoltre gli enti devono corrispondere un annuo canone di L. 10 per ciascun alloggio a titolo di riconoscimento della proprieta' dello Stato.

[4]Cessando la destinazione dei locali a scuole gli alloggi saranno riconsegnati al Demanio dello Stato.

Testo in vigore dal 11 giugno 1942 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1942-05-11;581~art2 · fonte del testo

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