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[1]L'Amministrazione dello Stato e' autorizzata a cedere in proprieta' agli Istituti fascisti autonomi provinciali per le case popolari gli alloggi costruiti a cura del Ministero dei lavori pubblici per il ricovero di persone rimaste senza tetto nei Comuni colpiti da terremoti, a misura che sia completato la sbaraccamento, eccettuati quelli nelle citta' di Messina e Reggio Calabria per i quali provvedono disposizioni speciali.

[2]Analoga autorizzazione e' data per la cessione dei ricoveri costruiti in dipendenza di alluvioni, frane ed altre pubbliche calamita'.

[3]Gli alloggi sono ceduti con tutti gli accessori e pertinenze, nello stato in cui si trovano, e coi diritti ed oneri relativi.

Testo in vigore dal 11 giugno 1942 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1942-05-11;581~art1 · fonte del testo

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