Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 11 giugno 1942 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]L'Amministrazione dello Stato e' autorizzata a cedere in proprieta' agli Istituti fascisti autonomi provinciali per le case popolari gli alloggi costruiti a cura del Ministero dei lavori pubblici per il ricovero di persone rimaste senza tetto nei Comuni colpiti da terremoti, a misura che sia completato la sbaraccamento, eccettuati quelli nelle citta' di Messina e Reggio Calabria per i quali provvedono disposizioni speciali.
[2]Analoga autorizzazione e' data per la cessione dei ricoveri costruiti in dipendenza di alluvioni, frane ed altre pubbliche calamita'.
[3]Gli alloggi sono ceduti con tutti gli accessori e pertinenze, nello stato in cui si trovano, e coi diritti ed oneri relativi.
Testo in vigore dal 11 giugno 1942 al 16 dicembre 2009
