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[1]Il Governo fornira' ai Comuni gli stampati occorrenti per le operazioni del censimento.
[2]I rilievi sopra luogo saranno eseguiti dai Comuni, ai quali il Governo corrispodera', per rimborso di spesa, un contributo di centesimi dieci per ogni scheda riempita.
Testo in vigore dal 27 luglio 1907 al 16 dicembre 2009
