Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 29 luglio 1914 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]Gli avanzi annui della gestione saranno versati in conto entrate del tesoro fino a reintegrazione, senza computo di interessi, delle somme erogate per l'esecuzione della legge 5 giugno 1913, n. 525.

[2]E' prorogato di un anno il termine fissato dall'art. 5 della legge 5 giugno 1913, n. 525, per la facolta' del riscatto che il Governo del Re intenda esercitare rispetto ad entrambi gli enti nell'articolo stesso indicati, ovvero rispetto ad uno soltanto di essi.

[3]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[4]Data a San Rossore, addi' 19 luglio 1914.

[5]VITTORIO EMANUELE.

[6]Rava - Rubini.

[7]Visto, Il guardasigilli: Dari.

Testo in vigore dal 29 luglio 1914 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1914-07-19;728~art4 · fonte del testo

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