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[1]La Cassa depositi e prestiti e' autorizzata a fare anticipazioni all'Azienda termale, di cui al precedente articolo, fino alla concorrenza della somma di lire 7.500.000, da somministrarsi a rate a richiesta del Ministero delle finanze.

[2]Sulle somme che verranno somministrate la Cassa tratterra' gli interessi al saggio normale dalla data del mandato al 31 dicembre successivo.

[3]L'importo complessivo delle somministrazioni di ciascun anno sara' rimborsato alla Cassa in 50 annualita' decorrenti dal 1° gennaio successivo, pagabile in fine d'anno e comprensive dell'interesse a saggio normale e della quota d'ammortamento.

[4]Ciascuna annualita' sara' corrisposta alla Cassa dal Ministero delle finanze su appositi stanziamenti del proprio bilancio della spesa e il corrispondente importo verra' dall'azienda termale versato in conto entrate dello Stato.

Testo in vigore dal 29 luglio 1914 al 5 maggio 1921

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1914-07-19;728~art3 · fonte del testo

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