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[1]Per la gestione degli stabilimenti termali di proprieta' dello Stato in Salsomaggiore, con tutti gli annessi e con tutte le dipendenze presenti e future, sara' compilato bilancio separato da quello generale dello Stato e sara' tenuta distinta contabilita'.
[2]Il bilancio verra' allegato allo stato di previsione della spesa per il Ministero delle finanze.
[3]Il Governo del Re stabilira' con decreto Reale, sentito il Consiglio di Stato, e, per la parte igienico-sanitaria, il Consiglio superiore di sanita', quanto occorre per la organizzazione della gestione e dettera' speciali norme per il suo funzionamento, anche derogando alle vigenti disposizioni.
Testo in vigore dal 29 luglio 1914 al 6 gennaio 1918
