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[1]Il tempo passato dall'alunno in aspettativa per motivi di salute o di famiglia, e quello passato in servizio militare per obbligo di leva non interrompono il servizio e non pregiudicano l'anzianita'. Il tempo passato in aspettativa, per motivi di sospensione dall'ufficio, o fuori di servizio, si deduce interamente dal computo dell'anzianita'.
[2]Durante l'aspettativa per motivi di salute o di famiglia, di sospensione dall'ufficio o di prestazione di servizio militare per obbligo di leva, deve lasciarsi vacante all'alunno un posto corrispondente a quello che occupa.
[3]Agli alunni retribuiti e' corrisposto, in caso di aspettativa per motivi di salute legalmente accertati, un assegno pari alla meta' della retribuzione.
Testo in vigore dal 24 luglio 1907 al 16 dicembre 2009
