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[1]Per essere nominato alunno occorre, oltre le condizioni generali prescritte dall'art. 9 dell'ordinamento giudiziario, 6 dicembre 1865, n. 2626:
[2]1° essere di moralita' e di condotta sotto ogni riguardo incensurabile e di sana costituzione fisica;
[3]2° avere compiuta l'eta' di 18 anni e non superato quella di 25; 3° avere conseguito la licenza ginnasiale o la promozione dal 2° al 3° corso di istituto tecnico, escluso qualsiasi titolo equipollente;
[4]4° avere superato un esame di concorso secondo le norme fissate dal regolamento.
Testo in vigore dal 24 luglio 1907 al 16 dicembre 2009
