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I segretari, i sostituti segretari, gli aggiunti di segreteria e quelli che ne fanno le veci, assistono il procuratore generale, il procuratore del Re ed i loro sostituti in tutti gli atti, nei quali la legge richiede il loro intervento, e compiono le funzioni, che vengono loro delegate.
Testo in vigore dal 24 luglio 1907 al 16 dicembre 2009
