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I cancellieri, i vice cancellieri, gli aggiunti di cancelleria e quelli che ne fanno le veci, assistono i giudici nelle udienze e nell'esercizio delle loro funzioni contrassegnandone le firme; ricevono gli atti giudiziari e pubblici concernenti il loro ufficio; eseguiscono le registrazioni degli atti, li conservano in deposito e ne rilasciano le copie e gli estratti ai termini delle leggi di procedura, e compiono tutte le altre funzioni loro demandate dalle leggi e dai regolamenti.
Testo in vigore dal 24 luglio 1907 al 16 dicembre 2009
