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[1]La presente legge entrera' in vigore non piu' tardi del 1° gennaio 1908, intendendosi abrogata da quel giorno ogni disposizione contraria.

[2]La parte che riguarda gli stipendi, sara' attuata in tre esercizi finanziari consecutivi.

[3]A tale effetto la maggiore spesa occorrente, verra' l'iscritta in bilancio per un terzo nell'esercizio 1907-908, per due terzi nell'esercizio 1908-909, e per l'intero nell'esercizio 1909-910.

[4]L'ordine e la misura dei preindicati aumenti di stipendio saranno determinati con decreto Reale da emanarsi d'accordo coi ministri di grazia e giustizia e del tesoro, e da pubblicarsi prima dell'entrata in vigore della presente legge.

Testo in vigore dal 24 luglio 1907 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1907-07-18;512~art27 · fonte del testo

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