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[1]Il Governo del Re e' autorizzato ad aumentare di quattro il numero degli ispettori del Ministero di grazia e giustizia per rendere regolare il servizio d'ispezione delle cancellerie e segreterie giudiziarie, specialmente per i depositi e per le spese di giustizia.
[2]Il Governo del Re e' altresi' autorizzato a disciplinare con regolamento tale servizio d'ispezione, avvalendosi all'uopo anche dell'opera di dieci cancellieri di tribunale e di Corte d'appello o di grado parificato, in circoscrizioni che saranno determinate col regolamento stesso. A questi funzionari, che continueranno a far parte del ruolo delle cancellerie, sara' corrisposto per tale servizio un assegno annuo di L. 500, oltre l'indennita' di missione.
[3]Alla spesa relativa, che non potra' in complesso eccedere l'ammontare di lire cinquantamila, comprese le indennita' di missione, sara' provveduto mediante diminuzione, fino alla concorrenza della somma anzidetta, nel fondo stanziato in bilancio per le spese di giustizia con la contemporanea iscrizione della somma stessa in aumento agli stanziamenti di cui agli articoli 1, lettera a) e 10 del bilancio del Ministero di grazia e giustizia.
Testo in vigore dal 24 luglio 1907 al 16 dicembre 2009
