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[1]Sara' indetto, un mese dopo l'attuazione della legge, un concorso per titoli e per esame a 500 posti di alunno fra i diurnisti ed amanuensi, senza limite di eta', che prestino servizio da non meno di cinque anni nelle cancellerie e segreterie giudiziarie del Regno.
[2]A parita' di merito, saranno preferiti coloro, che siano stati assunti in servizio per decreto dei capi dei collegi giudiziari e dei pretori, o siano retribuiti con assegni fissi.
[3]L'esame consistera' in una prova pratica di abilitazione e di idoneita' e la graduatoria sara' formata in base ai risultati dell'esame, ai precedenti di servizio ed all'anzianita'.
[4]I diurnisti e gli amanuensi, che non abbiano vinto il concorso, cessano immediatamente dal servizio.
Testo in vigore dal 24 luglio 1907 al 16 dicembre 2009
