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[1]I funzionari, che per effetto dell'attuazione della presente legge dovessero cambiare di residenza o di funzioni, potranno, a loro domanda o d'ufficio, esser mantenuti nelle residenze attuali e nelle attuali funzioni, anche quando per l'attuazione della legge conseguano la promozione od un aumento di stipendio.
[2]L'efficacia di questa disposizione cessa quando il funzionario ottenga, dopo l'attuazione della legge, la promozione.
Testo in vigore dal 24 luglio 1907 al 25 marzo 1919
