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[1]Entro tre mesi dalla promulgazione della presente legge tutti i funzionari di cancelleria e segreteria saranno scrutinati in conformita' delle norme stabilite dagli articoli precedenti. In base a tale scrutinio il ministro guardasigilli pubblichera' una nuova graduatoria generale dei detti funzionari distinti per gradi e per classi, in conformita' della tabella organica annessa alla presente legge.
[2]Limitatamente a questo primo scrutinio saranno rispettati, per determinare l'anzianita', i diritti acquisiti a norma delle disposizioni dell'art. 16 della legge 2 luglio 1903.
[3]In nessun caso, pero', potra' esser diminuito lo stipendio spettante al giorno dell'attuazione della legge, conservandosi la differenza come assegno personale, fino a quando questa cessi per la promozione di grado o passaggio di categoria.
Testo in vigore dal 24 luglio 1907 al 16 dicembre 2009
