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Verificandosi presso una autorita' giudiziaria il caso di mancanza o impedimento del cancelliere, del vice cancelliere o dell'aggiunto di cancelleria, o del segretario, del sostituto segretario o dell'aggiunto di segreteria, possono essere assunti a farne le veci, il cancelliere, il vice cancelliere o l'aggiunto di cancelleria addetti ad altra autorita' giudiziaria del luogo; oppure il segretario, il sostituto segretario o l'aggiunto di segreteria addetti alla medesima o ad altre autorita' del luogo; oppure un alunno; o, in loro mancanza, un notano esercente o il segretario o vice segretario comunale.
Testo in vigore dal 24 luglio 1907 al 16 dicembre 2009
