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[1]Le carriere delle cancellerie e delle segreterie sono unificate nella graduatoria e distinte solamente nelle funzioni.
[2]Il numero dei funzionari di cancelleria e segreteria, la loro divisione per gradi e categorie, e lo stipendio ad essi assegnato e' stabilito nella tabella annessa alla presente legge.
[3]Con RR. decreti sara' provveduto alla ripartizione dei funzionari fra i vari uffici giudiziari.
Testo in vigore dal 24 luglio 1907 al 16 dicembre 2009
