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[1]Le Commissioni indicate nell'art. 12 debbono altresi' dare il loro parere, quando si tratti di sottoporre un funzionario a provvedimenti disciplinari superiori all'ammonizione.
[2]Per i funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie presso le Corti di cassazione, il parere sara' dato da una Commissione istituita presso la Corte rispettiva e composta nei modi stabiliti dall'art. 10.
Testo in vigore dal 24 luglio 1907 al 16 dicembre 2009
