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[1]I posti, che si rendono vacanti, sono assegnati per due terzi ai funzionari della prima classe, per l'altro terzo a quelli della seconda.
[2]Gli assegnati alla terza classe non possono essere promossi.
[3]Tra i funzionari della stessa classe la promozione ha luogo per ordine di anzianita'.
Testo in vigore dal 24 luglio 1907 al 16 dicembre 2009
