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[1]Una copia conforme delle deliberazioni delle Commissioni verra' trasmessa al ministro guardasigilli.
[2]Il funzionario avra' notizia della deliberazione che lo riguarda e degli elementi e documenti che l'hanno determinata, ed avra' diritto nel termine di un mese di domandare la revisione del giudizio.
[3]La Commissione deliberera' sentito il reclamante, ove questi lo richieda.
[4]Dopo due anni dallo scrutinio o dalla revisione del medesimo, il funzionario potra' domandare un nuovo scrutinio. Un nuovo scrutinio potra' in ogni tempo essere provocato di ufficio.
Testo in vigore dal 24 luglio 1907 al 16 dicembre 2009
