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[1]Le dette Commissioni debbono, alla fine di ogni anno, procedere allo scrutinio dei funzionari di cancelleria e segreteria di grado inferiore a quello di cancelliere di Corte d'appello, che abbiano raggiunta la prima categoria o, se si tratta di funzionari non divisi in categorie, siano entrati nella prima meta' della graduatoria alla quale appartengono.
[2]Agli effetti dello scrutinio e della promozione, le Commissioni, tenuti presenti i precedenti di ciascuno ed i rapporti dei rispettivi capi, ed esaminati, ove occorra, i lavori di ufficio e quant'altro possa far prova della capacita', della operosita' e della condotta del funzionario, lo assegnano alla classe, che, con giudizio complessivo, credono proporzionata al suo merito.
[3]A tale scopo i funzionari scrutinati vengono divisi in tre classi: dei promovibili per merito, dei promovibili per anzianita', degli impromovibili.
Testo in vigore dal 24 luglio 1907 al 16 dicembre 2009
