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[1]Le Commissioni indicate nell'articolo precedente devono essere dai capi degli uffici giudiziari rese edotte con informazioni motivate, almeno una volta all'anno, della capacita', operosita' e condotta di ciascun funzionario delle cancellerie e segreterie, e di qualsiasi fatto che valga a dimostrare il merito o il demerito.
[2]Tali informazioni sono comunicate all'interessato, che lo chieda, per le proprie osservazioni.
Testo in vigore dal 24 luglio 1907 al 16 dicembre 2009
