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[1]In ogni sede di Corte di appello e' instituita una Commissione composta del primo presidente, del procuratore generale e d'un consigliere di appello, eletto dalla Corte in assemblea generale per un biennio.

[2]Il primo presidente, sentito il procuratore generale, destina ogni anno un funzionario di cancelleria o di segreteria a fare da segretario della Commissione.

[3]Lo stesso funzionario dura in carica un anno e non puo' essere rinominato che dopo cinque anni.

Testo in vigore dal 24 luglio 1907 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1907-07-18;512~art12 · fonte del testo

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