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[1]In ogni sede di Corte di appello e' instituita una Commissione composta del primo presidente, del procuratore generale e d'un consigliere di appello, eletto dalla Corte in assemblea generale per un biennio.
[2]Il primo presidente, sentito il procuratore generale, destina ogni anno un funzionario di cancelleria o di segreteria a fare da segretario della Commissione.
[3]Lo stesso funzionario dura in carica un anno e non puo' essere rinominato che dopo cinque anni.
Testo in vigore dal 24 luglio 1907 al 16 dicembre 2009
