Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 24 luglio 1907 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]I funzionari del Ministero di grazia e giustizia, che abbiano appartenuto al personale delle cancellerie e segreterie, possono a loro domanda essere chiamati alla precedente carriera col diritto alle promozioni ed agli aumenti di stipendio, che loro sarebbero spettati nella medesima, ma con grado non superiore a quello di cancelliere di tribunale.
[2]Il giudizio sulla promovibilita', sul grado e sulla classificazione, sara' dato coi criteri e nei modi stabiliti da successivi articoli, in quanto siano applicabili, da una Commissione istituita presso la Corte di cassazione di Roma, e composta del primo presidente, del procuratore generale e di un consigliere eletto dalla Corte in assemblea generale per un biennio.
[3]Fungera' da segretario un funzionario di cancelleria o di segreteria nominato dal primo presidente. Se lo stipendio goduto dal funzionario fosse superiore a quello corrispondente al grado, cui venga promosso, la differenza gli sara' conservata come assegno personale fino a quando questo cessi per la promozione di grado o passaggio di categoria.
Testo in vigore dal 24 luglio 1907 al 16 dicembre 2009
