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[1]Presso ogni Corte, tribunale e pretura vi e' un cancelliere. Vi possono essere anche vice cancellieri, aggiunti di cancelleria ed alunni.
[2]Presso ogni ufficio del pubblico ministero vi e' un segretario. Vi possono essere anche sostituti segretari, aggiunti di segreteria ed alunni.
Testo in vigore dal 24 luglio 1907 al 16 dicembre 2009
