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[1]Per la esecuzione della presente legge sara' provveduto col fondo di 1,200,000 lire stanziato al n. 5 della tabella D annessa alla legge 23 luglio 1881, n. 333 (Serie 3ª), ed al di piu' occorrente con appositi stanziamenti sul bilancio passivo del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio.
[2]Il Governo e' autorizzato a fare anticipare il prezzo delle espropriazioni dei terreni compresi nella zona indicata dall'articolo 1 dalla Cassa Depositi e Prestiti, rimborsando le anticipazioni e gli interessi col prezzo delle rivendite e la differenza col fondo e con gli stanziamenti sopradesignati.
Testo in vigore dal 21 luglio 1883 al 22 dicembre 2008
