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[1]L'aumento di rendita che si otterra' coi miglioramenti agrari dai terreni compresi nella zona indicata nell'articolo 1 e' esente dall'imposta fondiaria per 20 anni, a decorrere dal 2° anno dopo quello del compiuto bonificamento.

[2]La stessa esenzione sara' concessa ai proprietari dell'Agro romano oltre la zona predetta, i quali eseguiranno a proprie spese e per proprio conto i miglioramenti agrari, uniformandosi alle prescrizioni della presente legge.

Testo in vigore dal 21 luglio 1883 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1883-07-08;1489~art18 · fonte del testo

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