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I proprietari, gli enfiteuti e gli acquirenti, i quali eseguiranno per conto proprio i miglioramenti agrari prescritti durante il termine assegnato dalla Commissione agraria all'esecuzione dei lavori, godranno le facilitazioni ed i benefici concessi ai Consorzi di bonificamento con gli articoli 38 e 56 della legge del 25 giugno 1882, n. 869.
Testo in vigore dal 21 luglio 1883 al 22 dicembre 2008
