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Se dopo la dichiarazione ed obbligazione di che all'articolo 8, il proprietario non cura di cominciare, o se dopo averli cominciati non cura di eseguire i prescritti lavori e miglioramenti agrari a proprie spese e per proprio conto nel tempo stabilito, il Governo potra' procedere alla espropriazione ed occupazione dei beni, come e' detto negli articoli precedenti, senza che nella perizia sieno valutati i miglioramenti gia' eseguiti, i quali cederanno a vantaggio dell'espropriante.
Testo in vigore dal 21 luglio 1883 al 22 dicembre 2008
