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[1]Trascorsi i termini sopradesignati, il Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio formera' l'elenco dei possessi da espropriare, nel quale, di rincontro al nome e al cognome dei rispettivi proprietari ed alla descrizione sommaria dei beni, sara' indicato il prezzo offerto a titolo di indennita'.
[2]Il detto elenco sara' depositato presso la Prefettura di Roma per il termine di 15 giorni continui, dandone avviso ai proprietari interessati.
[3]L'elenco stesso sara' pubblicato per inserzione nel giornale destinato per gli annunzi ufficiali della provincia.
Testo in vigore dal 21 luglio 1883 al 22 dicembre 2008
