Art. 23 — Stato di previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali e disposizioni relative

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Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero per i beni culturali e ambientali, per l'anno finanziario 1988, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 21). Nell'ambito dello stanziamento autorizzato al capitolo n. 1019, una quota pari a lire 5.000.000.000 e' riservata alla realizzazione dei progetti finalizzati previsti dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 1986, n. 13, con riferimento ai settori individuati dall'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266. Il Ministro del tesoro e' autorizzato a ripartire, con propri decreti, tra i capitoli interessati, anche di nuova istituzione, dello stato di previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali, gli stanziamenti iscritti, per competenza e cassa, al capitolo n. 7581 del medesimo stato di previsione per l'anno finanziario 1988.

Testo in vigore dal 19 marzo 1988 al 22 dicembre 2008

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urn:nir:stato:legge:1988-03-11;79~art23 · fonte del testo

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