Art. 7 — Stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia e disposizioni relative

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Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero di grazia e giustizia, per l'anno finanziario 1987, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 5). Le entrate e le spese degli Archivi notarili, per l'anno finanziario 1987, sono stabilite in conformita' degli stati di previsione annessi a quello del Ministero di grazia e giustizia (Appendice n. 1). Per provvedere alle eventuali deficienze delle assegnazioni di bilancio e' utilizzato il fondo di riserva per le spese impreviste di cui all'articolo 171 dello stato di previsione della spesa degli Archivi notarili. I prelevamenti dal detto fondo nonche' le iscrizioni ai competenti articoli delle somme prelevate saranno disposti con decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro. Tali decreti verranno comunicati al Parlamento in allegato al conto consuntivo degli Archivi stessi.

Testo in vigore dal 30 dicembre 1986 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1986-12-22;911~art7 · fonte del testo

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