Art. 9 — Stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione e disposizioni relative

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Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della pubblica istruzione, per l'anno finanziario 1983, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 7). Il pagamento delle spese relative alle supplenze brevi e alle supplenze annuali nelle scuole materne, elementari, secondarie ed artistiche, nelle istituzioni educative, negli istituti e scuole speciali statali, puo' essere autorizzato esclusivamente con imputazione, rispettivamente, ai capitoli 1032 e 1034 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario 1983. E' fatto divieto di autorizzare spese per supplenze su fondi iscritti in altri capitoli di bilancio.

Testo in vigore dal 30 aprile 1983 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1983-04-28;133~art9 · fonte del testo

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