Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, e su proposta del Ministro per i lavori pubblici, le variazioni compensative connesse con l'attuazione della legge 9 agosto 1954, n. 638, relativa alla sistemazione dei fiumi e torrenti e della legge 25 gennaio 1962, n. 11, concernente il piano di attuazione per una sistematica regolazione dei corsi d'acqua naturali. Per l'attuazione delle leggi 10 agosto 1950, n. 647, 2 gennaio 1952, n. 10, 15 luglio 1954, n. 543 e 29 luglio 1957, n. 635, concernenti l'esecuzione di opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia settentrionale e centrale e delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126, 26 gennaio 1963, n. 31 e articolo 6 della legge 21 aprile 1962, n. 181, concernenti contributi ed anticipazioni alle Amministrazioni provinciali per la spesa relativa alla sistemazione generale delle strade classificate provinciali, il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, e su proposta del Ministro per i lavori pubblici, le relative variazioni compensative, sia in conto competenza che in conto residui. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, su proposta del Ministro per i lavori pubblici, con propri decreti, alle variazioni nello stato di previsione dell'entrata ed in quello della spesa del Ministero dei lavori pubblici connesse con l'applicazione del decreto presidenziale 17 gennaio 1959, n. 2, articolo 21, 1° comma, che disciplina la cessione in proprieta', degli alloggi di tipo economico e popolare. Il Ministro per il tesoro e', altresi', autorizzato a, provvedere alle variazioni compensative fra i capitoli nn. 5085 n. 5173 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'anno finanziario 1965, in dipendenza delle eventuali modifiche ai riparto degli stanziamenti previsti dall'articolo 11 della legge 3 gennaio 1963, n. 3, apportate ai sensi del 3° comma del medesimo articolo 11.

Testo vigente dal 27 febbraio 1965

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urn:nir:stato:legge:1965-02-27;49~art60 · fonte del testo

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