Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, e su proposta del Ministro per i lavori pubblici, le variazioni compensative connesse don l'attuazione delle leggi 10 agosto 1950, n. 647, 2 gennaio 1952, n. 10, 15 luglio 1954, n. 543 e 29 luglio 1957, n. 635, concernenti l'esecuzione di opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia settentrionale e centrale e della legge 9 agosto 1954, n. 638, relativa alla sistemazione dei fiumi e torrenti. Parimenti, in relazione alla legge 18 marzo 1958, n. 240, che trasforma il Magistrato per il Po in organo dell'Amministrazione attiva, il Ministro per il tesoro, su proposta del Ministro per i lavori pubblici, e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle variazioni di bilancio, sia in conto competenza che in conto residui, connesse con l'attuazione della detta legge. Il Ministro per il tesoro e' altresi' autorizzato a provvedere, su proposta del Ministro per i lavori pubblici, con propri decreti, alle variazioni nello stato di previsione dell'entrata ed in quello della spesa del Ministero dei lavori pubblici occorrenti, in applicazione del decreto Presidenziale 17 gennaio 1959, n. 2, art. 21, primo comma, concernente la disciplina della cessione in proprieta' degli alloggi di tipo economico e popolare.

Testo vigente dal 31 luglio 1959

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urn:nir:stato:legge:1959-07-30;540~art9 · fonte del testo

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